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Nuove restrizioni all’impiego dei Diisocianati a partire dal 24 Agosto scorso. Entro il 24 agosto 2023 tutti i lavoratori che manipolano tali sostanze sono obbligati a seguire un corso che li istruisca sui rischi connessi al loro uso.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 4 agosto 2020, n° 252, il Regolamento 1149/2020 che modifica l’allegato XVII del Regolamento REACH 1907/2006 introducendo restrizioni nell’uso dei prodotti chimici (tipo le schiume poliuretaniche) che contengono diisocianati. Dal marzo 2023 sono considerati vietati l’utilizzo di queste sostanze in concentrazioni superiori allo 0,1% se non a chi è in possesso di specifico “patentino”.

Che cosa sono i diisocianati e quali rischi comportano


I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti. In Europa sono classificati, a norma del Regolamento CLP n° 1272/2008, come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. Nell’ottobre 2016 la Germania ha presentato un fascicolo all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, a norma del Regolamento 2006/1907/CE, segnalando come l’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione determini, nei lavoratori, sensibilizzazione delle vie respiratorie e asma professionale.

Ogni anno, si stimano 5.000 nuove malattie professionali causate dai diisocianati. Da allora, è stato richiesto all’Unione di limitare l’uso industriale e professionale, oltre all’immissione in commercio, dei diisocianati sia in quanto tali sia come costituenti di sostanze e miscele.

Se il diisocianato è superiore allo 0,1%

Dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali e industriali di adesivi e sigillanti poliuretanici con concentrazione di diisocianato superiore allo 0.1% dovranno seguire appositi corsi di formazione e possedere un attestato, il patentino, per l’utilizzo sicuro del prodotto.

Segnaliamo la piattaforma europea di training, www.safeusediisocyanates.eu, sostanzialmente gratuita (costa solo 5,00 €) con la possibilità di conseguire l’attestato. Per il “patentino per uso prodotti contenenti diisocianati” si ricorda che la discriminante sta nel contenuto di diisocianato, che:

Se inferiore allo 0,1% NON richiede la presenza di patentino

Se superiore allo 0,1% richiede la presenza di patentino

Dove sono i diisocianati?

In particolare, i diisocianati sono presenti nel settore legno e nel dettaglio in:

  • schiume poliuretaniche (ma in molte la percentuale sta sotto lo 0,1%);
  • colle poliuretaniche, il più delle volte difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è sotto allo 0,1%);
  • catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua;
  • induritori per le colle classe D4 (in questi casi però molto spesso si parla di poliisocianati, quindi non necessariamente diisocianati dato che i polimeri dell’isocianato non sono obbligatoriamente dimeri)

Come procedere con i fornitori

  1. Farsi dare dai fornitori le schede di sicurezza aggiornate se non già in possesso, pretendendo che sulle stesse sia segnata non solo la presenza (o assenza) di diisocianati ma anche, se presenti, la loro percentuale;
  2. Se nei prodotti usati la percentuale è sotto lo 0,1%, NON si è interessati;
  3. Se nei prodotti usati la percentuale risulta oltre lo 0,1%;
  4. Cercare di cambiare il prodotto usato con altri prodotti similari aventi una percentuale al di sotto dello 0,1%;

Nel caso questa soluzione non sia percorribile, allora iscriversi e frequentare specifici corsi formativi per ottenere il patentino Diisocianati.