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Novità per il ruolo del preposto nei luoghi di lavoro e in materia di formazione ed addestramento.

Partiamo dalle modifiche che riguardano la figura del preposto.

Nelle le modifiche introdotte recentemente dal D. L. n. 146/2021 convertito con la legge n. 215/2021 la figura del preposto diventa sempre più rilevante, in materia di prevenzione. La prima modifica riguarda l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo cui (comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Inoltre nell’articolo 19 (Obblighi del preposto) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

(Sottolineate le novità rispetto alla precedente versione dell’articolo 19)

Sempre al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la lettera f-bis che rende ancora più rilevante l’intervento del preposto: “f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

In merito alla formazione del preposto anche in questo caso ci sono novità importante dove all’art. 37 dopo il comma 7-bis è inserito il seguente comma:

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.


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In merito alla formazione

Va rilevato però che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

Per effetto di queste importati novità riteniamo necessario da subito, dove non ancora eseguito, individuare e nominare i preposti con un atto formale per dimostrare al Datore di Lavoro di aver adempiuto al nuovo art. 18 comma 1 lettera b-bis. Allo scopo un modello da poter utilizzare:

In merito alla formazione ed alla nuova validità ridotta dei corsi per preposti si renderà necessario formare con corso iniziale i nuovi preposti non ancora formati con il corso base di 8 ore. I precedenti corsi eseguiti manterranno validità fino a scadenza originaria dei 5 anni o comunque fino a diverse indicazioni che arriveranno entro il 30 giugno dalla Conferenza permanente Stato/Regioni.