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Emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

La pubblicazione del Decreto, in data 8 marzo sulla Gazzetta Ufficiale Straordinaria, ha sollevato molteplici dubbi interpretativi in merito all’applicazione delle limitazioni di spostamenti delle persone e alla circolazione delle merci. Il DPCM, non si limita ad introdurre all’art. 1 misure urgenti nella Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, ma all’art. 2 reca misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. Nelle zone, di cui all’art.1 il DPCM, si impone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori e all’interno dei medesimi (salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative). Consente inoltre il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il DPCM dispone limitazioni all’orario di apertura delle attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, e la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, nelle giornate festive e prefestive, nonché la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, delle palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e centri termali. Null’altro è previsto per le altre attività economiche se non la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, nonché la facilitazione ad adottare modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

In altri termini, nei territori di cui all’art. 1 le imprese non devono sospendere l’attività ma devono attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nei confronti dei dipendenti e alle disposizioni volte a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra la clientela delle strutture commerciale e degli esercizi di ristorazione e bar. Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall’art. 1 è contenuta del DPCM. Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

2020-03-08 Decreto Presidente Consiglio Ministri